1 L’organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.
2 Stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.
3 Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all’adempimento dei suoi compiti.
4 Dispone di una direzione quale organo operativo.
Article 19 applies by analogy to the supervisory organisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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