1 La FINMA informa almeno una volta all’anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.
2 Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l’informazione è necessaria:
3 Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell’interessato.
4 Nell’ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.
1 As part of its supervisory activity under this Act and the financial market acts, FINMA processes personal data, including particularly sensitive personal data and personality profiles. It regulates the details.
2 It maintains a directory of the supervised persons and entities. This directory is accessible to the public in electronic form.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.