1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c.
3 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
4 La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione.
5 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di testimoniare in giudizio e sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità.
6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni competono ai Cantoni.
1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who wilfully:
2 A custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty shall be imposed on any person who obtains a pecuniary advantage for themselves or another person through an action as detailed in paragraph 1 letter a or c.
3 A fine not exceeding CHF 250,000 shall be imposed on persons who commit the foregoing acts through negligence.
4 Any person who violates professional confidentiality remains liable to prosecution after termination of the official or employment relationship or exercise of the profession.
5 The federal and cantonal provisions relating to the duty to testify and the duty to provide information to the authorities are reserved.
6 The cantons are responsible for the prosecution and adjudication of acts under this provision.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.