Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione per l’istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.
FINMA may make the granting of authorisation to establish a branch of a foreign portfolio manager, a foreign trustee or a foreign manager of collective assets additionally contingent upon the posting of collateral if so required for the protection of investors or clients.
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