1 Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei fondi propri in funzione dell’attività e dei rischi.
1 Managers of collective assets must possess an appropriate level of own funds.
2 The Federal Council shall set the amount of own funds based on the business activity and the risks.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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