1 La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi all’insolvenza e all’attività commerciale della banca dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento.
2 I documenti relativi all’insolvenza e quelli relativi all’attività commerciale della banca ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di fallimento o di risanamento.
3 Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche.
1 FINMA shall determine how the insolvency and business documentation is to be archived following completion of the bankruptcy proceedings or the restructuring proceedings.
2 The insolvency documentation and the remaining business documentation shall be destroyed on FINMA’s instructions 10 years after completion of the bankruptcy proceedings or the restructuring proceedings.
3 Any special legislation providing otherwise for the archiving of individual documents applies notwithstanding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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