1 I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfetario, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, conformemente all’articolo 265 LEF28.
2 Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento dei loro riparti.
1 Creditors may demand a certificate of loss under Article 265 DEBA28 for the amount of their claim that remains outstanding from the bankruptcy liquidator and, following completion of the bankruptcy proceedings, from FINMA against payment of a flat fee.
2 The bankruptcy liquidator shall inform the creditors of this option when paying out their share.
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