1 Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni.
2 Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduatoria può essere consultata.
3 Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento.
4 Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri della banca o nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte.
1 The creditors may inspect the schedule of claims under Article 5 for a period of at least 20 days.
2 The bankruptcy liquidator shall give public notice of when and how the schedule of claims may be inspected.
3 He or she may provide for inspection at the Bankruptcy Office in the bankruptcy venue.
4 The bankruptcy liquidator shall inform every creditor whose claim was not collocated as registered or as a book or land register claim why the claim was rejected in full or in part.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.