1 I debitori della banca e le persone che detengono beni patrimoniali della banca a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e.
2 I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione.
3 Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato.
1 The bank’s debtors and persons who have taken possession of the bank’s assets through a pledge or for any other reason must report to the bankruptcy liquidator within the deadline specified in Article 11 paragraph 2 letter e and release the assets to him or her.
2 Claims for which the right to offset has been asserted must still be reported.
3 Any existing pre-emptive right lapses in the event of an unjustifiable failure to report or surrender.
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