Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordinance of 1 June 2012 on the Capital Adequacy and Risk Diversification of Banks and Securities Firms (Capital Adequacy Ordinance, CAO)

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Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR)
e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi),4

ordina:

2 RS 952.0

3 RS 954.1

4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 10 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Preamble

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.