(art. 66 LICol)
1 L’emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.
2 La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:
3 I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.
(Art. 66 CISA)
1 Units may be issued at any time. This may only be effected in tranches.
2 The fund management company and SICAV shall specify at least:
3 The valuation experts shall review the market value of each property in order to calculate the net asset value and determine the issue price.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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