(art. 53 e segg. LICol)
1 Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l’investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.
2 La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l’esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.
(Art. 53 ff. CISA)
1 With regard to the administration of collective investment schemes, the fund management company and the SICAV may deploy subsidiaries whose sole object is the holding of assets for collective investment. FINMA regulates the details.
2 A SICAV may acquire movable and non-movable assets which are essential for the direct performance of its operations. FINMA regulates the details.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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