1 La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
2 Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.
3 Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.
4 L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.
5 I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.
6 Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.
7 Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.
1 The application for a certification of origin shall be made using the certification application form contained in Annex 3 and shall be signed. The form shall as a rule also be used in electronic processing.
2 The certificate of origin shall be issued on the form contained in Annex 4. The form shall as a rule also be used in electronic processing.
3 The certification application form shall be printed on yellow paper, and the certificate of origin form on green paper. White paper may be used in electronic processing.
4 The attestation of origin on commercial invoices or other commercial documents shall be effected by means of a stamp or, in electronic processing, by means of a corresponding imprint.
5 Certificates of origin and attestations of origin shall be issued in an official national language. A different language may be used, should this be required. The certification office may request an authenticated translation in an official national language.
6 Copies of the certificate of origin or the attestation of origin may be authenticated. They shall be marked as such.
7 Both a certificate of origin and an attestation of origin may be issued for the same good.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.