Le autorità federali competenti e gli organi di polizia dei Cantoni e dei Comuni possono comunicarsi e comunicare alle competenti autorità di vigilanza dati, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui è necessario all’esecuzione della presente legge e delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3.
The responsible authorities of the Confederation together with the cantonal and communal police authorities may disclose data, including particularly sensitive personal data, to each other and to the relevant supervisory authorities provided that this is necessary for the implementation of this Act and of the ordinances in terms of Article 2 paragraph 3.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.