1 La SECO approva le domande di autorizzazioni singole se non vi sono indizi dell’esistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
2 Essa rifiuta le domande di autorizzazioni se vi è un motivo di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI.
3 Negli altri casi decide d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il SIC. Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
1 SECO shall approve applications for individual licences provided there is no evidence of any grounds for refusal in terms of Article 6 GCA.
2 It shall refuse applications for licences if there are grounds for refusal in terms of Article 6 GCA.
3 In the remaining cases, it decides in agreement with the responsible offices of the Federal Department of Foreign Affairs, the Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport and the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications, and in consultation with the FIS. If no agreement can be reached, the Federal Council shall decide based on the proposal made by the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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