1 Le autorizzazioni generali d’esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.
2 La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:
7 Introdotta dal n. III 2 dell’O del 17 set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 595).
1 General export licences are granted only to legal entities that are entered in the Swiss or Liechtenstein commercial register. Universities and public institutions are exempt from this requirement.
2 The natural person or the officers of the legal entity making the application must not have received a legally binding conviction in the two years prior to filing of the application for offences against:
7 Inserted by No III 2 of the O of 17 Sept. 2021, in force since 1 Nov. 2021 (AS 2021 595).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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