1 Se da un controllo risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.
2 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.
3 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.
4 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.
1 If the verification procedure reveals an infringement of the duty to declare, the person who has infringed this duty shall be charged a fee to cover the costs of the verification procedure.
2 The fee shall be based on the amount of time spent on the case.
3 The hourly rate amounts to 200 Swiss francs.
4 The provisions of the General Fees Ordinance of 8 September 20048 also apply.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.