1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per le questioni dei consumatori nella quale sono rappresentati i consumatori, l’economia e la scienza.
2 La Commissione è un organo consultivo del Consiglio federale e dei dipartimenti per le questioni concernenti i consumatori.
3 La Commissione promuove la collaborazione fra le parti per risolvere le questioni concernenti i consumatori.
1 The Federal Council shall establish a Federal Commission for Consumer Affairs in which consumers, businesses and academia are represented.
2 The Commission shall advise the Federal Council and the departments on matters affecting consumers.
3 The Commission shall promote the resolution of consumer issues in a spirit of partnership.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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