Il Consiglio federale, sentite le organizzazioni interessate dell’economia e dei consumatori, può disciplinare la dichiarazione mediante ordinanza se:
The Federal Council may after consulting the business and consumer organisations concerned regulate the declaration procedure by ordinance if:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.