1 I lavori da saggiare saranno allegati alla domanda. Essi devono essere in uno stato decente.
2 Quando un invio comprende lavori di leghe e di generi diversi, essi saranno presentati al controllo ordinati per genere e per titolo.
3 Le casse d’orologio devono essere presentate aperte alla marchiatura ufficiale.83
4 I lavori devono essere presentati completi alla marchiatura ufficiale. Se solo parti di lavori sono ufficialmente marchiate, il richiedente si assume, con la sua firma, la responsabilità della conformità legale dei lavori terminati.84
5 I lavori sono presentati per quanto possibile a uno stadio di fabbricazione in cui i rischi di deterioramento siano ridotti al minimo. Devono tuttavia essere sufficientemente avanzati affinché i marchi scolpiti e il lavoro stesso non possano subire modifiche in fase di ultimazione.85
83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
85 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
1 The article to be controlled, in a clean condition, shall be enclosed with the request.
2 If the consignment contains articles of different types, these must be arranged for testing by type and by fineness.
3 Watch-cases must be presented open for official hallmarking.86
4 The articles must be presented in full for official hallmarking. If only parts of an article are officially hallmarked, the applicant shall sign to accept liability that the finished objects meet the statutory requirements.87
5 If possible, the articles are presented in a manufacturing stage at which the risks of damage are kept to a minimum. They must be sufficiently along the manufacturing process that no changes may be made to either the stamped hallmark or the article itself in the finishing stages.88
86 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
87 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
88 Inserted by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.