1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199364 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza del 27 maggio 202065 sui ciber-rischi.
2 I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati.
1 As regards data security, Articles 20 and 21 of the Ordinance of 14 June 199368 to the Federal Act on Data Protection and the Cyber Risks Ordinance of 27 May 202069 apply.
2 Data, programs and the associated documentation must be protected from unauthorised processing and against destruction and theft. They must be recoverable.
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