8. Trattamento di dati nell’ambito della vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari
1 L’Ufficio centrale tratta dati, compresi i dati personali, nell’ambito della vigilanza ai sensi dell’articolo 12 lettera bter LRD55 e dell’articolo 42ter della legge.
2 Questi dati sono trattati per gli scopi seguenti:
3 L’Ufficio centrale tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza.
54 Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
1 As part of the supervision in accordance with Article 12 letter bter of the AMLA59 and Article 42ter of the Act, the Central Office shall process data, including personal data.
2 This data shall be processed for the following purposes:
3 The Central Office shall keep a register of supervised entities.
58 Inserted by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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