1 Il saggiatore del commercio deve avere un marchio ch’esso appone sui prodotti della fusione saggiati da lui (art. 173 a 176).
2 Il marchio è costituito dal nome del titolare per esteso o abbreviato, inquadrato, e dal termine «saggiatore». Se il saggiatore del commercio è anche titolare di una patente di fonditore (art. 30 cpv. 1 della L), può depositare un marchio combinato di saggiatore-fonditore.47
3 Per la registrazione di un marchio di saggiatore o di saggiatore- fonditore, sono applicabili per analogia le prescrizioni per la registrazione di un marchio d’artefice secondo il capo 4.48
4 Il marchio ammesso è pubblicato, con l’autorizzazione di esercitare la professione, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.49
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
49 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
1 The trade assayer must have a mark which he strikes on the melt products assayed by him (Art. 173–176).
2 The mark shall comprise the holder’s name, in full or abbreviated form, framed and accompanied by the word «Assayer». If the trade assayer also holds a melter’s licence (Art. 30 para. 1 of the Act), he may register a combined assayer/melter’s mark.52
3 For the registration of an assayer’s or assayer/melter’s mark, the same provisions apply as for the registration of a responsibility mark as set out in Section 4.53
4 Notice of the approved mark shall be given in the Swiss Official Gazette of Commerce at the same time as the operating licence.
52 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
53 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
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