1 I saggiatori del controllo devono adempiere i loro obblighi conformemente alle prescrizioni della legge, delle disposizioni esecutive e delle istruzioni speciali di servizio.
2 In particolare, essi non possono determinare il titolo di prodotti della fusione se non si verificano nel caso concreto le condizioni richieste.
3 Essi hanno l’obbligo di serbare il silenzio intorno a tutte le constatazioni fatte nell’esercizio della loro attività professionale o che, per loro natura, devono essere tenute segrete.
4 Essi sono tenuti a denunziare immediatamente al capo dell’ufficio di controllo tutte le infrazioni alle disposizioni della legge, che avessero a scoprire nell’esercizio della loro attività professionale.
1 The official sworn assayers must perform their duties in accordance with the legal provisions, the associated implementing provisions and the specific instructions for the job.
2 In particular, they may only conduct determinations of the fineness of melt products if the applicable conditions are met in each specific case.
3 They are bound to secrecy concerning all observations made in the course of their work or which are confidential in nature.
4 They must immediately notify the head of the Assay Office of any offences against the provisions of the Act that may come to their attention in the course of their work.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.