1 Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all’estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se provengono da un saggiatore-fonditore riconosciuto o se i prodotti della fusione sono considerati metalli preziosi bancari.
2 Sono considerati metalli preziosi bancari:
3 La forma, la dimensione, il peso e le designazioni delle verghe devono essere conformi a quelli usualmente ammessi sul mercato internazionale dei metalli preziosi. Le verghe devono recare almeno un’indicazione del titolo e il marchio di un saggiatore-fonditore riconosciuto.
4 Le granaglie d’oro e d’argento e le schiume di platino e palladio devono essere contenute in un imballaggio piombato da un saggiatorefonditore riconosciuto.
5 L’Ufficio centrale pubblica l’elenco dei saggiatori-fonditori riconosciuti.
204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
1 Determinations of the fineness made abroad on melt products are only recognised in Switzerland if they have been made by recognised assayer/melters or if the melt products constitute banking precious metals.
2 Banking precious metals are:
3 Ingots must comply with standard practice on the international precious metal market in terms of shape, size, weight and marks. They must have at least a fineness mark and the stamp of a recognised assayer/melter.
4 Gold and silver granules and platinum and palladium sponges require packaging that is sealed by a recognised assayer/melter.
5 The Central Office shall publish the list of recognised foreign assayer/melters.
205 Amended by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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