1 L’Ufficio centrale fornisce agli uffici di controllo i marchi necessari per la marchiatura dei lavori di metalli preziosi (art. 113 e 114).
2 La forma e la confezione dei marchi destinati a confermare il titolo dei prodotti della fusione sono regolate dall’articolo 30.
1 The Central Office shall provide the Assay Offices with the official stamps required for the hallmarking of precious metal articles (Art. 113 and 114).
2 Article 30 applies to the appearance of the stamps to confirm the fineness on melt products.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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