1 Se una delle condizioni previste nell’articolo 25 della legge per il rilascio di una patente di fonditore non è più adempiuta o il titolare ha mancato più volte agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 168–168c, l’Ufficio centrale gli revoca la patente di fonditore.
2 Gli uffici di controllo sono tenuti a comunicare immediatamente all’Ufficio centrale i fatti di questo genere, fornendogli in pari tempo le prove come documenti e testimonianze.
3 L’Ufficio centrale fa conoscere, per scritto, al titolare della patente di fonditore i motivi della revoca e gli assegna un congruo termine per presentare, pure per scritto, le sue osservazioni.165
4 Ricevuto che abbia queste osservazioni, l’Ufficio centrale ordina le misure d’inchiesta necessarie e pronuncia la sua decisione. La decisione è comunicata per scritto al titolare della patente di fonditore.166
164 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
165 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
166 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
1 If any one of the requirements for issuing a melter's licence, as set out in Article 25 of the Act, is no longer met, or if the holder has repeatedly breached his obligations under Articles 168–168c, the Central Office shall withdraw the melter's licence.
2 The Assay Offices are obliged to immediately report any such facts to the Central Office, together with any documentary evidence they may have (certificates, witness statements, etc.).
3 The Central Office shall notify the holder of the melter's licence in writing of the reasons for withdrawal and fix a reasonable deadline for submitting a written formal response.169
4 Once this has been received, it shall order the required inspection measures and make its decision, which it shall forward to the holder of the melter's licence in writing.170
168 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
169 Amended by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
170 Amended by Annex No 4 of the O of 31 Aug. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 552).
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