1 L’Ufficio centrale si accerta che le condizioni per il rilascio della patente di fonditore siano adempiute. Può incaricare gli uffici di controllo di effettuare le necessarie inchieste.
2 Se le condizioni sono adempiute, l’Ufficio centrale rilascia la patente di fonditore.
162 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
1 The Central Office shall ensure that the conditions for issuing a melter's licence are met. It may call on Assay Offices to conduct investigations in this respect.
2 If the conditions are met, the Central Office shall issue the melter's licence.
165 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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