1 I lavori soggetti alla legge devono essere dichiarati al momento dell’importazione e notificati all’ufficio di controllo competente.
2 Le casse d’orologio e gli orologi, soggetti alla marchiatura ufficiale, devono essere presentati all’ufficio di controllo competente accompagnati da una domanda di marchiatura.
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
1 Articles governed by the Act must be declared on import and reported to the relevant Assay Office.
2 Watch-cases and watches requiring official hallmarking must be presented to the relevant Assay Office, together with a hallmark request.
134 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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