1 Quando la finitura o la pulitura d’un lavoro abbia cancellato o deteriorato un marchio, si dovrà domandare all’ufficio di controllo che l’ha apposto che proceda a una nuova marchiatura.
2 Se è provato che i pezzi che si presentano per una nuova marchiatura sono già stati marchiati, si procederà alla marchiatura senza saggiarli un’altra volta. In mancanza di questa prova, dovrà essere fatto un nuovo saggio.
3 Sono applicabili per analogia le prescrizioni degli articoli 84 a 120.
4 Per la nuova marchiatura senza saggio non si riscuote alcuna tassa.
1 If stamped hallmarks are removed or damaged in the finishing and polishing process, a new hallmark must be obtained from the same Assay Office that applied the original one.
2 If the new pieces to be hallmarked can be proven to correspond to those that were previously stamped, the new hallmark shall be applied without any further testing of the article. If this cannot be proven, the article shall be controlled once again.
3 The provisions of Article 84–120 apply correspondingly.
4 No fee shall be charged for a new hallmark if the article is not controlled.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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