1 Gli uffici di controllo conservano i marchi in luogo sicuro e sotto chiave.
2 I marchi deteriorati vanno inviati all’Ufficio centrale per essere distrutti. L’Ufficio centrale provvede alla loro sostituzione. Può ritirare i marchi la cui impronta non è più abbastanza nitida.
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
1 The Assay Offices shall store the hallmarks in a safe place under lock and key.
2 Damaged hallmarks must be returned to the Central Office for destruction. The Central Office shall provide a replacement. Hallmarks that no longer produce a perfect imprint may be withdrawn.
110 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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