L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 95 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera
circolazione delle persone;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19993,
decreta:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.