Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 93 Industria
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.411 Ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP)

935.411 Ordinance of 24 June 2015 on Private Security Services provided Abroad (OPSA)

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Art. 1 Ambiente complesso

1 Per «ambiente complesso» s’intende una zona:

a.
che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d’instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra2 e dei Protocolli aggiuntivi I e II3;
b.
in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; e
c.
in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o inesistente.

2 Se la Confederazione impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capoverso 1, si applica l’ordinanza del 24 giugno 20154 sull’impiego di imprese di sicurezza.

Art. 1 Complex environment

1 A complex environment is any area:

a.
experiencing or recovering from unrest, or instability due to natural disaster or armed conflict in terms of the Geneva Conventions2 and Additional Protocols I and II3;
b.
where the rule of law has been substantially undermined; and
c.
in which the capacity of the state authority to handle the situation is limited or non-existent.
2 If the Confederation contracts with a company for the performance of protection tasks in an area that is not a complex environment in terms of paragraph 1, the Ordinance of 24 June 20154 on the Use of Private Security Companies applies.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.