1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l’impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 200824 sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità.
2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.
3 È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.
1 Where it is possible to accomplish a protection task only through the use of force or other police measures as defined in the Use of Force Act of 20 March 200824, the Federal Council may grant permission to do so even in situations other than those of self-defence or of necessity.
2 The Federal Council shall make certain that the personnel have received the appropriate training.
3 The law at the place of deployment applies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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