1 Il Consiglio federale disciplina, conformemente al principio della copertura dei costi, la riscossione degli emolumenti per:
2 Per il rimanente si applica l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
1 The Federal Council shall regulate the charging of cost-covering fees for:
2 For the rest, Article 46a of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 199714 applies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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