1 Gli enti di certificazione devono essere autorizzati, su domanda, dall’UFAG per la loro attività di controllo conformemente alla presente ordinanza. Ai fini dell’autorizzazione, gli enti di certificazione devono:
2 Devono inoltre adempiere i compiti di cui all’allegato 1 nonché gli obblighi di cui agli articoli 30–30e.
3 Gli enti di certificazione devono permettere all’UFAG di accedere ai loro locali e impianti e fornire informazioni e sostegno necessari all’UFAG per l’adempimento dei suoi compiti. Questo include la collaborazione nel quadro dell’ispezione del sistema svizzero di controllo o della verifica da parte delle autorità estere (peer review).
4 L’UFAG può sospendere o revocare l’autorizzazione di un ente di certificazione se questi non adempie le esigenze e gli oneri. Informa immediatamente il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della decisione.
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6083).
1 Certification bodies must apply to be licensed by FOAG for their activities under this Ordinance. In order to be licensed, the certification bodies must:
2 They must also carry out the tasks set out in Annex 1 and fulfil the obligations in Articles 30–30e.
3 The certification bodies must grant FOAG access to their premises and facilities and provide the information and support that FOAG deems necessary to carry out its duties. This includes cooperation with the inspection under the Swiss control system or with the peer review by foreign authorities.
4 FOAG may suspend or revoke the licence of a certification body if the certification body does not fulfil the requirements and conditions. FOAG shall notify the Swiss Accreditation Service (SAS) immediately of its decision.
177 Amended by No I of the O of 18 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6083).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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