1 L’alimentazione deve servire a una produzione ottimale in termini di qualità piuttosto che di quantità, rispettando i bisogni di fisiologia della nutrizione degli animali nei diversi stadi del loro sviluppo.
2 I metodi di ingrasso che implicano l’alimentazione forzata nonché la detenzione di animali in condizioni che possono comportare un’anemia sono vietati.
81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2491).
1 The fodder must meet the physiological nutritional requirements of the livestock at various stages of their development and must be intended to ensure quality production rather than maximising production.
2 Force-feeding and keeping of livestock under conditions which could lead to anaemia is not permitted.
82 Amended by No I of the O of 23 Aug. 2000, in force since 1 Jan. 2001 (AS 2000 2491).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.