1 L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggruppamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordinanza.
2 Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione.
3 La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.
1 The certification body or the certification bodies shall clarify, in a control manual, the procedures under the present Ordinance, together with the groups who have applied for registration of a PDO or a PGI.
2 The control manual shall be an integral component of the quality assurance scheme of the certification body or the certification bodies.
3 The latest version of the quality assurance scheme shall be deposited with the Federal Office for Agriculture.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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