1 La documentazione che accompagna i movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati nell’ambiente deve contemplare le seguenti informazioni:
2 Nel caso in cui gli organismi geneticamente modificati siano destinati ad essere trasformati o ad essere utilizzati direttamente per l’alimentazione umana o animale, o qualora essi siano medicamenti per uso veterinario, è necessario integrare l’indicazione di cui al capoverso 1 lettera a con un’informazione che specifichi che si tratta di organismi geneticamente modificati che non devono in nessun caso essere introdotti direttamente nell’ambiente.
3 Per gli organismi geneticamente modificati destinati ad essere utilizzati in sistemi chiusi si applicano unicamente le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e.
8 GU L 10 del 16 gen. 2004, pag. 5, disponibile presso l’Ufficio federale dell’ambien-te (UFAM), 3003 Berna.
1 The documentation accompanying the transboundary movements of genetically modified organisms for handling in the environment must contain the following information:
2 If genetically modified organisms are to be processed for use or to be used directly as foodstuffs for humans or animals or as veterinary medicines, the indication in accordance with paragraph 1 letter a above must also specify that the genetically modified organisms in question may not under any circumstances be introduced directly into the environment.
3 If the genetically modified organisms are intended for use in a contained system, only the requirements of paragraph 1 letters a-e above apply.
8 OJ L 10 of 16 January 2004, p. 5, available from the Federal Office for the Environment (FOEN), 3003 Bern
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