1 Le modificazioni del materiale genetico di animali e piante mediante tecniche d’ingegneria genetica non devono ledere la dignità della creatura. Questa dignità è lesa segnatamente se le caratteristiche, le funzioni o i modi di vita specifici della specie sono sensibilmente pregiudicati e non vi sono interessi degni di protezione che lo giustifichino. Per la valutazione del pregiudizio si tiene conto della differenza tra fauna e flora.
2 Per valutare se la dignità della creatura è lesa, si procede nel singolo caso a una ponderazione tra la gravità del pregiudizio arrecato a fauna e flora e l’importanza degli interessi degni di protezione. Sono interessi degni di protezione in particolare:
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono eccezionalmente ammesse modificazioni del materiale genetico senza ponderazione degli interessi.
1 In animals and plants, modification of the genetic material by gene technology must not violate the dignity of living beings. In particular, violation is deemed to have occurred if such modification substantially harms species-specific properties, functions or habits, unless this is justified by overriding legitimate interests. In evaluating the harm, the difference between animals and plants must be taken into consideration.
2 Whether the dignity of living beings has been respected is determined on a case-by-case basis, by evaluating the severity of the harm suffered by animals or plants against the significance of the legitimate interests. Legitimate interests are, in particular:
3 The Federal Council determines the conditions under which genetic modifications to the genetic material are exceptionally permissible without a weighing of interests.
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