1 Gli organismi geneticamente modificati possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
2 Gli organismi geneticamente modificati possono essere immessi nell’ambiente a titolo sperimentale se:
3 Gli organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nell’ambiente possono essere messi in commercio soltanto se non contengono geni introdotti mediante tecniche dell’ingegneria genetica resistenti agli antibiotici utilizzati nella medicina umana e veterinaria e se in base a esperimenti in sistemi chiusi e a immissioni sperimentali nell’ambiente è provato che:
4 I pericoli e i pregiudizi sono valutati sia singolarmente, sia globalmente e secondo la loro azione congiunta; si tiene parimenti conto dei legami con altri pericoli e pregiudizi che non derivano da organismi geneticamente modificati.
1 Genetically modified organisms may only be handled in such a way that they, their metabolic products or wastes:
2 Genetically modified organisms may be released for experimental purposes if:
3 Genetically modified organisms lawfully intended for use in the environment may only be put into circulation if they do not contain gene technologically inserted resistance genes to antibiotics used in human or veterinary medicine, and if experiments in contained systems and field trials have shown that they:
4 Hazards and harm must be evaluated both individually and as a whole and in terms of their interaction; connections to other hazards and harm from causes other than genetically modified organisms should also be considered.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.