1 Gli esportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione.
2 Gli esportatori non possono esportare prodotti chimici di cui all’appendice 2 verso una Parte PIC che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso alcuna decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.15
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
1 The exporters must comply with the import decisions of the Parties.
2 They must not export any chemical under Annex 2 to a PIC Party that, in exceptional circumstances, has failed to transmit an import decision or has transmitted an interim response that does not contain an interim decision.15
3 The ban under paragraph 2 does not apply if:
15 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2593).
16 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2593).
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