1 L’UFAM notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizzera che vietano determinate sostanze o che le sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1).28
2 La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informazioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2593).
1 The FOEN shall notify the PIC Secretariat in writing of any Swiss regulatory action that bans certain substances or puts them under severe restrictions (Annex 1).29
2 This notification shall be submitted no later than 90 days after the relevant regulatory action has come into force. It shall also contain, if available, the information required by Annex I of the PIC Convention.
29 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2593).
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