Nell’elaborazione di direttive per l’applicazione della presente ordinanza, l’Ufficio federale collabora con i Cantoni e con le organizzazioni dell’economia interessate.
In preparing guidelines for implementing this Ordinance, the Federal Agency shall collaborate with the cantons and the industrial organisations concerned.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.