1 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
2 Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
12 Nuovo testo giusta il n I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2589).
1 For the protection of persons from air pollution, a polluted site is deemed to be in need of monitoring if its interstitial air exceeds a concentration value specified in Annex 2, and the emission originating from the site reaches places that may regularly be frequented by persons for longer periods.
2 For the protection of persons from air pollution, a polluted site is deemed to be in need of remediation if its interstitial air exceeds a concentration value specified in Annex 2, and the emission originating from the site reaches places that may regularly be frequented by persons for longer periods.
11 Amended by No I of the O of 22 March 2017, in force since 1 May 2017 (AS 2017 2589).
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