L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, nella misura in cui essa non sia affidata a un’autorità federale.
The Cantons shall enforce this Ordinance unless enforcement is specifically assigned to a federal authority.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.