I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
Waste of one types may not be mixed with other waste or with aggregates if this is primarily intended to reduce the pollutant or foreign substance content of the waste by dilution and thereby to comply with regulations on the consignment, recovery or landfill of waste.
14 Amended by No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161).
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