1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.
3 Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.13 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:
11 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515).
1 Each year, the cantons shall draw up publicly accessible lists with the following information and submit the same to the FOEN:
2 The Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications may the revise the categories of waste specified in Annex 1 to take account of technical developments.
3 The cantons shall submit a report to the FOEN on request on the operation and condition of the landfills on their territory.13 The report shall contain the following information in particular:
11 Term in accordance with No I of the O of 23 Feb. 2022, in force since 1 April 2022 (AS 2022 161). This change has been made throughout the text, other than in Art. 2.
12 Amended by No I of the O of 12 Feb. 2020, in force since 1 April 2020 (AS 2020 801).
13 Amended by No I of the O of 21 Sept. 2018, in force since 1 Nov. 2018 (AS 2018 3515).
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