1 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
2 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica.
30 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963).
1 Mercury waste in terms of Article 3 letter fbis numbers 1 and 2 are environmentally compatible and must be disposed of according to the state of the art.
2 Mercury waste in terms of Article 3 letter fbis number 3 are environmentally compatible and must be treated and deposited according to the state of the art.
29 Inserted by No II 1 of the O of 25 Oct. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5963).
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