1 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 1 possono essere impiegati per essere riciclati nei materiali legnosi.
2 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 possono essere valorizzati termicamente negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.
16 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 778).
1 Wood waste that meets the requirements of Annex 7 number 1 may be used for recycling as composite wood.
2 Wood waste, that meets the requirements of Annex 7 number 2 may be thermally recycled in waste wood furnaces.
16 Inserted by No I of the O of 16 Nov. 2022, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 778).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.